1. È vietato l'impiego di erbicidi per il diserbo degli argini stradali e ferroviari, fluviali e lacustri, nei parchi pubblici, nei boschi e in prossimità di siepi e, in genere, nelle aree agrarie non utilizzate ai fini della coltivazione.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a delimitare con proprio atto le zone di divieto d'uso degli erbicidi.