Art. 25.
(Aree interdette all'uso degli erbicidi).

      1. È vietato l'impiego di erbicidi per il diserbo degli argini stradali e ferroviari, fluviali e lacustri, nei parchi pubblici, nei boschi e in prossimità di siepi e, in genere, nelle aree agrarie non utilizzate ai fini della coltivazione.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a delimitare con proprio atto le zone di divieto d'uso degli erbicidi.

 

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